Regolamento d’istituto
Regolamento d’Istituto
Il regolamento d’Istituto vuole esprimere indicazioni sul buon funzionamento dell’Istituto, tenendo presente che lo stesso è un luogo di formazione culturale e professionale e di democrazia partecipata in costante evoluzione.
Tutte le componenti della scuola, alunni, Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, sono sollecitate a cooperare, nell’ambito delle proprie competenze, per il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, deliberati dai vari organi.
I PARTE – ORGANI COLLEGIALI
Art. 1 – CONSIGLIO DI CLASSE E INTERCLASSE
Vige la normativa prevista dall’art. 3 D.P.R. 416
Art. 2 – -COLLEGIO DOCENTI
Vigono le norme previste dal D.P.R. 616/74, art. 4, nella loro integrità.
Art. 3 – CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vige la normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 416/74. Le norme relative al suo funzionamento sono contenute nel regolamento tipo cui si fa espresso riferimento (vedi C.M. 16/4/75 n. 105). Le sedute del Consiglio possono essere aperte a tutti gli elettori, nei limiti della capienza dei locali, ad eccezione delle discussioni e deliberazioni riguardanti persone. Alle medesime possono essere invitati esperti per formulare pareri in merito ad argomenti di particolare rilevanza.
Art. 4 – COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
I Collaboratori del Dirigente Scolastico costituiscono con il Dirigente Scolastico stesso lo staff di Dirigenza Scolastica. In caso di eventi di particolare gravità, uno dei collaboratori può richiedere la convocazione immediata dello staff di Dirigenza Scolastica.
Art. 5 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
Vige la normativa prevista dall’art. 8 del D.P.R. 416/74.
Art. 6 – DISCIPLINA ALUNNI
Vige la normativa prevista dalla legge 11/10/77 n. 748, art. 6.
II PARTE – ASSEMBLEE
Tutte le componenti della scuola, unitamente ai genitori degli alunni, hanno diritto a convocare assemblee di loro spettanza, nell’ambito delle norme vigenti. Il Consiglio d’Istituto è tenuto a valutare le indicazioni emerse, nel corso delle assemblee citate, previa presentazione di regolare verbale da parte delle componenti interessate.
Art. 1 – ASSEMBLEA DEI GENITORI
Si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 416/74, agli artt. 45 e 46. A norma dell’art. 45 del citato Decreto, l’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, tale regolamento è inviato in visione al Consiglio d’Istituto..
I genitori possono riunirsi in orario extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con le disponibilità di locali e di personale ausiliario per la vigilanza dei locali dell’Istituto, su richiesta dei rappresentanti eletti.
Art. 2 – ASSEMBLEA DOCENTI
Vige la normativa prevista all’art. 60 del D.P.R. 417/74, con le modificazioni previste dal D.M. 25/6/75 e dalla C.M. 169 del 25/6/75.
Art. 3 – ASSEMBLEA PERSONALE NON DOCENTE
Vige la normativa prevista dall’art. 22 del D.P.R. 420/74, con le modificazioni previste dal D.M. 25/6/75 e dalla C.M. 169 del 25/6/75.
III PARTE – FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA
Art. 1 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Il funzionamento della biblioteca e della mediateca è regolato dalla Commissione Biblioteca designata annualmente dal Collegio Docenti, composta da docenti. Il Responsabile della Biblioteca è un docente, subconsegnatario del materiale librario a nome del Dirigente Scolastico, e da lui nominato fra i designati. L’uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell’Istituto (Dirigente Scolastico, docenti, non docenti, allievi, genitori degli allievi). La biblioteca rimarrà aperta, per la consultazione e per il prestito, secondo gli orari previsti dalla Commissione. Il regolamento della biblioteca, redatto dal responsabile d’intesa col Dirigente Scolastico, sarà fissato alla porta d’ingresso della stessa e notificato a tutte le classi.
Art. 2 – FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA
Il funzionamento dei laboratori è regolato da uno o più docenti responsabili, nominati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti. Tali docenti, d’intesa col Dirigente Scolastico, predispongono il regolamento per il buon funzionamento dei laboratori e per la manutenzione degli strumenti ivi giacenti. Nei laboratori gli allievi accedono accompagnati e vigilati da un docente, il quale avrà cura di fare firmare agli allievi il relativo foglio di presenza e permanenza nel laboratorio.
Il funzionamento della palestra è regolato da un docente responsabile, nominato dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei docenti. Durante l’orario delle lezioni la palestra è riservata
agli allievi dell’Istituto, ai fini dello svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica; in detto periodo deve essere sempre assicurata la presenza di un insegnante e di un operatore scolastico.
La palestra potrà essere concessa in uso, in orario extrascolastico, a tutte le componenti dell’Istituto, così come ad enti, società sportive ed organizzazioni varie, previa presentazione delle richieste al Consiglio d’Istituto che ne rilascia l’assenso alle disposizioni inerenti la sicurezza.
I regolamenti devono rimanere costantemente affissi alle pareti dei laboratori e della palestra, per consentire un efficace funzionamento egli stessi. Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra gli alunni sono responsabili del materiale loro affidato.
IV PARTE – LIBERTA’ D’INFORMAZIONE
Art. 1
Le comunicazioni ufficiali, le circolari, le convocazioni degli organi collegiali con i relativi ordini del giorno, le deliberazioni del Consiglio d’Istituto ed ogni altro documento che lo richieda per legge, sono esposti all’albo dell’Istituto.
Art. 2
Le comunicazioni sindacali sono esposte nell’apposito spazio a ciò predisposto.
Art. 3
La libertà d’informazione sarà realizzata dando la possibilità a tutte le componenti dell’Istituto di diffondere le proprie opinioni per iscritto: tutto il materiale affisso nelle bacheche o diffuso all’interno dell’Istituto, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, dovrà essere debitamente firmato ai fini delle eventuali responsabilità.
Art. 4 – USO DELLA FOTOCOPIATRICE
Tutte le componenti dell’Istituto hanno la facoltà di usufruire, per le attività inerenti le loro competenze, della fotocopiatrice, l’uso delle attrezzature è gratuito per le attività didattiche. Le fotocopie per uso privato, saranno pagate al prezzo di costo, tale prezzo è stabilito dal Consiglio di Istituto.
V PARTE – DIVIETI
Art. 1
Nei locali dell’Istituto non è consentito:
- fumare (compresi i bagni. La mancata osservanza della norma, verrà sanzionata a norma della legge N° 584 del 1975 e successive modificazioni.);
- utilizzare e tenere accesi telefoni cellulari, salvo autorizzazione del dirigente scolastico; gli alunni possono tenerlo, ma spento, chiuso nello zaino. Specifici progetti didattici che richiedano uso del cellulare devono essere approvati dal Consiglio di Classe.
- lasciare le aule sporche e/o in disordine
(in tal caso il responsabile o, in mancanza, tutta la classe, dovrà effettuarne la pulizia);
- affiggere poster e altro materiale non attinente alla didattica
Non è consentito di norma in corso d’anno lo spostamento di alunni della scuola media da una sezione all’altra, salvo condizioni particolari da esaminare caso per caso.
VI PARTE – REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI
Art. 1
Il presente regolamento è conforme alle norme: D.L.vo 297/94 al D.P.R. 26/06/98 n. 249 nonché al DPR 21 novembre 2007 n. 235.
Art. 2
I rapporti all’interno della scuola sono improntati sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola ispirandosi alla Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia. Nello spirito del “patto formativo”, il dirigente, il personale docente, non docente, i genitori e gli stessi alunni, si impegnano ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di istituto ai sensi dell’art. 10.3, comma a, del D. Legs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. Gli studenti hanno il diritto/dovere di frequentare la scuola, di seguire le lezioni, di servirsi delle attrezzature didattiche e scientifiche in dotazione o, in caso di temporanea mancanza delle stesse, di organizzarne di alternative, ovviamente sotto la guida e la vigilanza degli insegnanti addetti e responsabili.
Gli studenti hanno altresì il dovere di presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente.
Art. 3
Gli alunni hanno diritto ad una formazione personale, culturale e sociale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà di insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascun alunno anche attraverso percorsi individualizzati (mediante didattica per livelli, recupero, approfondimento), tesi a promuovere il successo formativo. Nell’istituto l’alunno è inserito in un percorso finalizzato a promuovere sicurezza personale e senso di responsabilità, scoprire attitudini, avviare a capacità di scelta alla fine del ciclo scolastico. Gli studenti hanno il diritto di essere ampiamente e chiaramente informati sulle attività didattiche, sulla programmazione e sulla valutazione; l’azione del docente deve conformarsi a questo diritto.
Art. 4
Gli studenti hanno il dovere d’informarsi sempre, presso docenti, compagni, sulle attività scolastiche, anche integrative, proposte e/o svolte in loro assenza, di creare collegamenti con i compagni e, in generale, con le altre componenti della scuola, e di partecipare attivamente alla vita scolastica.
Art. 5
Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sull’apprendimento dei propri figli direttamente dall’insegnante. I singoli docenti, i consigli di classe individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascun alunno e la correttezza dell’informazione data. La scuola garantisce l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio, come pure gli ambienti e le strutture adeguate. Compito della scuola è quello di individuare, promuovere, sostenere e rafforzare i processi e le attività che permettono al bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.
Art. 6 – ENTRATA
Le lezioni si svolgono secondo un orario formulato sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti in ordine alle esigenze più specificatamente didattiche. Gli alunni sono tenuti a presentarsi con puntualità per l’inizio delle lezioni.
I Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni.
Il turno di assistenza dei docenti durante l’intervallo è fissato annualmente dalla commissione che si occupa della formulazione dell’orario scolastico, secondo quanto previsto nella contrattazione d’Istituto con le RSU. Tutte le variazioni dell’orario scolastico disposte per qualsiasi motivo devono essere comunicate tempestivamente.
Art. 7 – ENTRATA POSTICIPATA
I genitori degli alunni che per oggettivi motivi di trasporto non siano in grado di essere presenti in classe all’inizio delle lezioni, devono richiedere un permesso di entrata posticipata al Dirigente Scolastico che, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di rilasciare. Tale permesso sarà annotato sul Registro di classe. Gli alunni dovranno comunque presenziare alle lezioni non oltre il termine precisato sul permesso stesso.
Art. 8 – ALUNNI IN RITARDO
Gli alunni che entrano in Istituto in ritardo devono essere provvisti di giustificazione o accompagnati da un genitore (o chi ne fa le veci). Gli alunni in ritardo e che non rientrano nelle modalità suindicate sono ammessi in classe ma invitati a presentare il giorno successivo la giustificazione e l’insegnante annoterà sul registro di classe “non giustificato” a meno che non intervenga comunicazione telefonica con validi motivi da parte della famiglia, che sarà notificata immediatamente da parte della segreteria al docente.
Art. 9 – USCITE ANTICIPATE
La costante uscita anticipata per motivi di trasporto non deve essere scritta sul registro di classe, in quanto è autorizza dal Dirigente dopo le opportune verifiche e il nominativo degli alunni autorizzati sarà dato attraverso una comunicazione da inserire nel registro di classe. L’uscita anticipata del minorenne, sempre prelevato da un familiare o adulto delegato per iscritto, può essere autorizzata dal docente solo se su richiesta scritta del genitore o telefonica alla segreteria.
Art. 10 – CAMBI D’ORA E SPOSTAMENTI DEGLI ALLIEVI
Nei cambi d’ora gli allievi sono tenuti a non allontanarsi dall’aula ed a tenere un comportamento disciplinato al fine di non arrecare disturbo alle classi in cui si stanno svolgendo le lezioni. Gli spostamenti degli allievi, da e verso le aule speciali, i laboratori o la palestra, devono avvenire in silenzio al fine di non arrecare disturbo alle altre classi. A tale scopo è necessaria l’autodisciplina da parte degli allievi e la fattiva collaborazione di tutto il personale docente e non docente.
Nessuno può uscire dalle aule durante le lezioni; tuttavia il docente, a seconda dei casi e dopo averne valutato l’opportunità, può autorizzare l’uscita di uno studente alla volta.
Gli alunni possono recarsi dal Dirigente Scolastico o in Segreteria solo se convocati o per motivi personali dietro autorizzazione del docente di classe, prioritariamente durante gli intervalli o i cambi d’ora.
Art. 11 – INTERVALLO
Durante l’intervallo delle lezioni, gli alunni delle scuole medie devono uscire nei corridoi comportandosi in modo corretto e educato; nella scuola primaria possono restare in aula ma con le stesse regole comportamentali. Durante l’intervallo gli alunni devono uscire dai laboratori, dalle aule speciali e dalla palestra. Possono consumare la colazione nei corridoi; gli alunni della scuola media possono recarsi in Segreteria, previo avviso a un docente di assistenza. Al suono del campanello di fine intervallo gli alunni devono rientrare sollecitamente nelle rispettive aule per riprendere puntualmente le lezioni. È vietato consumare cibi e bevande, ad esclusione dell’acqua, nelle aule, nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra.
È fatto divieto agli allievi di entrare in aule non proprie sia durante l’intervallo sia in assenza delle classi titolari. Laddove la scuola è articolata su più piani, non è consentito cambiare piano. Non è consentito usufruire di distributori automatici.
Art. 12 – USCITA
Al suono del campanello che segna il termine delle lezioni gli alunni attenderanno il consenso dell’insegnante che autorizzerà l’uscita dall’Istituto e che vigilerà affinché questa avvenga in modo ordinato e sollecito.
Art. 13 – ASSENZE
Gli allievi che, per qualsiasi motivo, si siano assentati dalle lezioni e dalle altre attività programmate dall’Istituto ritenute indispensabili possono essere riammessi senza giustificazione scritta. Tale giustificazione deve essere presentata alla ripresa delle lezioni. La mancata presentazione deve essere annotata sul Registro di classe e comunicata al Dirigente Scolastico. La giustificazione deve essere redatta nell’apposito spazio sul diario scolastico e firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci.
In presenza di numerose assenze, la scuola richiederà alla famiglia di essere a conoscenza delle assenze dell’allievo.
Art. 14 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
In base al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 concernente lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, è introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità” fra scuola, studenti e famiglie, al fine di rendere effettiva la piena partecipazione dei genitori. Con questo strumento le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, quando questi violino i doveri sanciti dal Regolamento d’Istituto e dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”. Infatti i genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola i principî educativi fondamentali per la formazione globale dei ragazzi.
A fronte dei diritti di cui godono gli alunni, esistono degli impegni che costituiscono elementi di un “Patto tra scuola e famiglia”, senza i quali risulterebbe vano ogni percorso educativo:
- se spetta ai docenti la scelta dei contenuti e dei metodi di insegnamento per stimolare la motivazione all’apprendimento, alle famiglie spetta valorizzare l’esperienza scolastica dei figli;
- se ogni alunno ha il diritto di essere seguito nel suo lavoro e rispettato nei suoi modi, tempi di apprendimento e maturazione, la famiglia ha il dovere di educarlo a portare a termine i propri impegni;
- al diritto degli alunni di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri, corrisponde il dovere di rispettare i regolamenti, le attrezzature, i materiali, gli arredi, gli spazi di lavoro;
- al diritto degli alunni di crescere affermando la loro autonomia, corrisponde il dovere dei genitori di favorire comportamenti autonomi;
- i genitori che hanno il diritto ad avere colloqui, regolarmente programmati, con gli insegnanti, hanno il dovere di presenziare e di partecipare alle riunioni in cui si discutono problemi educativi che interessano l’intera classe.
Si invitano inoltre i genitori a:
- trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale e umana;
- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tutti i giorni le comunicazioni sul diario personale;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola
- controllare quotidianamente i quaderni, l’esecuzione dei compiti assegnati e da svolgere a casa;
- mantenere i contatti con i rappresentanti di classe per essere informati sulle varie necessità della classe stessa;
- far rispettare la puntualità alle lezioni ai propri figli. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell’ingresso a scuola;
- controllare che i propri figli portino a scuola il materiale necessario per le attività didattiche. Evitare che portino da casa oggetti pericolosi per la propria e l’altrui incolumità, somme di denaro, oggetti di valore (cellulari, videogiochi, …). La scuola non risponde del danneggiamento, del furto, della dimenticanza di oggetti di valore o di beni di proprietà individuale. Non risponde neppure dell’uso improprio dei videotelefonini: ne sono civilmente e penalmente responsabili i genitori.
VII PARTE – INFRAZIONI E SANZIONI
Art. 1
L’Organo di Garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti scuola secondaria
è costituito dalle seguenti persone:
il dirigente scolastico;
- 1 docente scelto dal dirigente scolastico tra i collaboratori e non coinvolto nella vertenza del ricorso;
- 1 genitore per ogni ordine di scuola, escludendo eventuali familiari coinvolti nella vertenza.
Il ricorso all’Organo di Garanzia da parte di una famiglia a seguito di una sanzione inflitta ad un/a figlio/a, sospende la procedura di irrogazione della sanzione fino al pronunciamento da parte dell’Organo stesso, a meno che, per cause di forza maggiore (es. ultimi giorni di scuola), non sussistano le condizioni temporali per giungere a una soluzione della vertenza. In questo caso la sanzione dovrà aver corso, salvo il pronunciamento successivo da parte dell’O.d.G. che potrà eventualmente annullare la sanzione sul piano amministrativo. Analogo comportamento avrà luogo nel caso in cui una famiglia faccia ricorso dopo la somministrazione della sanzione.
Art. 2
In attuazione dell’art. 4 del D.P.R. 26/6/98 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) è approvato
il seguente regolamento di disciplina:
- E’ compito di tutto il personale, docente e non docente individuare e segnalare gli elementi che concorrono a costituire mancanza o infrazione disciplinare. Valutare tali elementi per giudicare se sono sufficienti a configurare un concreto caso di mancanza o infrazione disciplinare è competenza del Consiglio di classe, ristretto alla sola componente dei docenti. Il Consiglio di classe allargato, con presenza dei rappresentanti eletti dai genitori della classe medesima, può essere riunito per esaminare i problemi di disciplina che coinvolgono il gruppo classe, ma non può trattare casi relativi ai singoli alunni.
- Sono sanzionabili gli atteggiamenti di sistematico disimpegno nei confronti degli obblighi scolastici e i comportamenti ripetuti o abituali in cui siano presenti aspetti che ragionevolmente si debbano ricondurre ad incuria, intenzione di offendere o danneggiare.
- Quando è riscontrato un comportamento non idoneo alla vita scolastica, il personale deve contestarlo all’alunno/a con richiamo orale, senza avviare immediatamente la procedura disciplinare qui di seguito descritta, in modo che l’alunno/a possa comprendere le osservazioni e correggere le proprie azioni o il proprio atteggiamento.
Tali contestazioni devono essere espresse in modo chiaro e pacato: all’alunno/a è possibile chiedere ulteriori delucidazioni al docente o al non docente; l’alunno/a può sempre rivolgersi al Dirigente Scolastico, in relazione alle competenze esclusive del medesimo.
- Qualora il suddetto richiamo non produca alcun effetto, il personale ha facoltà di segnalare al Dirigente Scolastico, in quanto Presidente dei Consigli di classe, i comportamenti che devono essere oggetto di un provvedimento disciplinare.
- Rivestono carattere di mancanza o infrazione disciplinare da parte degli allievi e come tali saranno verbalizzati durante i Consigli di classe per essere valutati ai fini dell’attribuzione della valutazione del comportamento i seguenti comportamenti:
- a) la mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- b) la frequenza non regolare ai corsi non giustificata, la mancata o la tardiva presentazione della giustificazione in caso di assenza;
- c) il comportamento irriguardoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, non docente e dei compagni;
- d) il mancato assolvimento degli impegni previsti dal lavoro scolastico;
- e) l’intralcio o disturbo arrecato alle attività che si svolgono nelle classi;
- f) la mancata trasmissione alla famiglia di comunicazioni della scuola o di un docente;
- g) il danneggiamento doloso o colposo dei beni scolastici.
- h) l’insufficiente rispetto dell’ambiente scolastico,
- i) la dimenticanza reiterata del diario scolastico personale, il suo danneggiamento, qualsiasi forma di alterazione o contraffazione e il suo smarrimento.
- Le note relative a mancanze o infrazioni disciplinari commesse dagli alunni devono essere contestate in modo circostanziato. Tali contestazioni devono essere notificate all’interessato ed anche alla rispettiva famiglia. Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per discutere l’intervento disciplinare. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale e non possono essere disposti per un periodo superiore ai quindici giorni.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Il giudizio sul comportamento deliberato dal Consiglio di classe esprime la sintesi dei comportamenti positivi e negativi manifestati dallo studente.
- Le mancanze o infrazioni possono essere sanzionate con:
- a) ammonizione scritta, che può prevedere la richiesta di scuse da parte dell’alunno;
- b) esclusione dell’alunno da particolari attività non obbligatorie quali le visite di istruzione;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni). Deve essere adottata da un organo collegiale;
- d) in caso di pericolo per l’incolumità delle persone, allontanamento dalla comunità scolastica fino alla cessazione dello stato di pericolo dichiarato da professionisti competenti.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. In alternativa alle sanzioni potranno essere svolte attività aggiuntive a scuola alla presenza del personale scolastico, scelte in connessione con il particolare tipo di mancanza oppure utili alla riparazione, riordino o buon mantenimento dell’ambiente scolastico, secondo quanto sarà stato previsto dal Consiglio di classe contestualmente alle sanzioni medesime.
- La scuola si riserva di chiedere alle famiglie degli alunni la riparazione o il risarcimento dei danni arrecati alle cose, anche indipendentemente dal riscontro di mancanze disciplinari, qualora sia accertabile la responsabilità personale di tali danni. In caso di danni di cui non sia possibile identificare la responsabilità personale, la scuola quantificherà l’entità del danno che dovrà essere risarcito dagli alunni (o dalle famiglie) ripartendone l’onere tra tutti gli iscritti, se il danneggiamento è relativo a parti di uso comune, o ai fruitori specifici nel caso di uso limitato o riservato.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
- Nei casi particolarmente gravi e/o reiterati, per cui può essere ipotizzabile una sospensione dalle lezioni superiore ai 15 giorni e/o la possibilità di essere escluso dallo scrutinio finale, l’organo competente è il Consiglio di Istituto.
Per la sospensione temporanea dalle lezioni è ammesso il ricorso secondo le disposizioni del comma 4 art. 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
- Un eventuale cambio di scuola non interrompe un procedimento disciplinare, che dovrà seguire il proprio iter fino alla conclusione.
- Diritto dello studente alla riservatezza. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza attraverso l’osservanza del segreto d’ufficio; il protocollo riservato dei documenti custoditi; l’applicazione della legge 241
del 7/8/1990; l’applicazione della legge 675 del 31/8/1996; l’applicazione del decreto n. 196/2003.